Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione per cause meno stringenti da una grave infermità dovuta alla dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali, come ha sancito da ultimo il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Sarà dunque possibile chiedere il voto per corrispondenza nel caso in cui l'elettore si trovi fuori dalla circoscrizione elettorale, oppure abbia cambiato la residenza e non risulti ancora iscritto nelle liste elettorali della nuova circoscrizione, oppure per motivi professionali o a causa dell'età avanzata.
      Tale possibilità permette all'Italia di adeguarsi ad altri Stati europei che già sperimentano il voto per corrispondenza con notevoli successi di partecipazione: emblematici a tale proposito sono gli esempi della Svizzera e della Germania. In Svizzera, secondo un'indagine condotta dalla Cancelleria federale e dalla Conferenza dei Cancellieri di Stato presso i cantoni, circa la metà degli elettori preferisce il voto per corrispondenza e nei cantoni dove è praticato il voto per corrispondenza cosiddetto «agevolato» (viene inviato ufficialmente agli elettori il materiale relativo al voto per posta indipendentemente dalla richiesta espressa) si è potuta constatare una più elevata partecipazione rispetto ai cantoni che praticano il sistema del voto per posta su richiesta dell'elettore. La legge elettorale tedesca prevede il voto per corrispondenza per l'elezione del Bundestag già dal 1957. In ciascuna circoscrizione elettorale (Wahlkreis) c'è almeno un seggio preposto

 

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al voto per corrispondenza e, sulla base di dati statistici provenienti dalla Presidenza della commissione elettorale federale, è possibile riscontrare che la percentuale dei votanti per corrispondenza è in costante aumento: alle ultime elezioni del 2005 gli elettori per corrispondenza sono stati il 18,6 per cento dei votanti. La Germania ha anche casi di giurisprudenza costituzionale sul voto per corrispondenza poiché in due occasioni il Tribunale costituzionale federale si è trovato a dover giudicare sul principio delle elezioni libere e segrete, motivazione addotta contro il sistema del voto per corrispondenza, e in entrambe le occasioni il Tribunale non ha rilevato limitazioni e dubbi di costituzionalità del voto per corrispondenza rispetto al principio del voto libero e segreto: tale giurisprudenza può servire anche al legislatore italiano per superare i limiti dell'articolo 48 della Costituzione repubblicana del 1948 il quale, al secondo comma, recita che «Il voto è personale ed uguale, libero e segreto (...)». Anche l'Austria recentemente ha approvato la riforma del diritto elettorale con una legge costituzionale federale che prevede l'introduzione del voto per corrispondenza nel caso di tutte le elezioni da tenere a livello federale. Per l'Austria, come per la Germania, il voto per corrispondenza è previsto su richiesta dell'elettore all'autorità competente. Simili disposizioni sul voto per corrispondenza sono previste anche in Spagna e nel Regno Unito.
      Il sistema di voto per corrispondenza ipotizzato nella presente proposta di legge si può classificare su richiesta, prendendo ad esempio la procedura adottata dal citato decreto-legge n. 1 del 2006 per il voto domiciliare di taluni elettori, che scaturisce da una dichiarazione attestante la volontà di votare a domicilio, e dalla ben più articolata procedura prevista nel caso del voto degli italiani residenti all'estero, che contempla anche il diritto di opzione che in questo caso, per motivi esemplificativi, non viene previsto. Resta in ogni caso la possibilità del Ministro dell'interno di adottare un apposito regolamento volto a definire le modalità e le procedure destinate a consentire il voto per corrispondenza.
      Il meccanismo pensato prevede l'istituzione, presso ciascun comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale secondo la tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di una sezione elettorale speciale addetta allo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza. Si è ritenuto di poter mantenere la divisione già esistente per individuare le sezioni speciali, eccezione fatta per la circoscrizione Trentino-Alto Adige dove, oltre alla sezione speciale di Trento, si prevede anche una sezione speciale a Bolzano. Sulla composizione della sezione speciale e sulle operazioni di scrutinio è stato mantenuto quanto previsto per gli altri uffici elettorali. A seguito della previsione del voto per corrispondenza si è ritenuto opportuno abrogare il divieto di inviare il voto per iscritto, qualora si voti in Italia, previsto dall'articolo 55, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      Tale procedura può essere estesa anche all'esercizio del voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione, disciplinato dall'articolo 5 della presente proposta di legge, dal momento che in questo caso si ha un collegio unico nazionale e, per comodità, si può utilizzare la divisione in circoscrizioni elettorali al fine di individuare la collocazione della sezione speciale.
      Vengono meno in questo caso le previsioni del comma 1 del nuovo articolo 55-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, sulle divisioni delle liste elettorali per la ripartizione degli elettori in circoscrizioni.
      In riferimento all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei senatori, previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge, si prevede la ripartizione delle sezioni speciali per il voto per corrispondenza presso ciascun capoluogo di regione, fatta eccezione
 

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anche in questo caso per il Trentino-Alto Adige dove sono previste due sezioni speciali, una in provincia di Trento e l'altra in provincia di Bolzano.
      Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione delle elezioni europee, disciplinato dall'articolo 4 della presente proposta di legge, è stato previsto un sistema di sezioni speciali addette ai voti per corrispondenza da prevedere in ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino-Alto Adige nella quale sono previsti due uffici elettorali, uno in provincia di Trento e l'altro in provincia di Bolzano.
      L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria della legge attraverso apposito stanziamento nel Fondo per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto per le spese elettorali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
      L'articolo 7 stabilisce che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
 

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